IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  recante
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 58, comma 4, e successivo  comma  4-bis,  lettera
f-ter, come inserita dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2022,  n.  11,
recante «Proroga dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori
misure  per  il  contenimento  della  diffusione   dell'epidemia   da
COVID-19» il quale,  all'art.  13-bis,  comma  2,  dispone  che  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definiti  le  linee
guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi
mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma
1  e  gli  standard  minimi  di  qualita'  dell'aria  negli  ambienti
scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della
norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n.  29  del  2  febbraio  1976,  in  relazione  al
presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla  dinamica  dei
contagi da virus aerei»; 
  Visto il decreto del Ministro per i  lavori  pubblici  18  dicembre
1975,  recante  «Norme  tecniche  aggiornate  relative   all'edilizia
scolastica,  ivi  compresi  gli  indici   minimi   di   funzionalita'
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione  di
opere di edilizia scolastica», pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, e, in particolare,
la norma tecnica numero 5.3.12, concernente la purezza dell'aria; 
  Visto il parere tecnico elaborato  dal  Centro  nazionale  sostanze
chimiche,  prodotti  cosmetici  e  protezione  del  consumatore,  dal
Dipartimento malattie infettive e dal Dipartimento ambiente e  salute
dell'Istituto superiore di  sanita',  trasmesso  al  Ministero  della
salute con nota n. 25450 del 30 giugno 2022; 
  Vista la comunicazione della Direzione generale  della  prevenzione
sanitaria del 5 luglio 2022; 
  Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro
dell'istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  13-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  24
dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2022, n. 11, sono definiti le linee guida  sulle  specifiche
tecniche  in   merito   all'adozione   di   dispositivi   mobili   di
purificazione e impianti fissi di aerazione e gli standard minimi  di
qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e  in  quelli  confinati
degli stessi edifici, contenuti nel documento  recante  «Linee  guida
sulle specifiche  tecniche  in  merito  all'adozione  di  dispositivi
mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard
minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici  e  in  quelli
confinati degli stessi edifici», allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante. 
  2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2022 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                               Bianchi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1965